Le nuove regole per le decurtazioni agli incentivi FER introdotte in corsa nel decreto semplificazioni

Pubblicato su Nextville.it il 28 gennaio 2019

Al “decreto semplificazioni”, in discussione in Parlamento, è stato recentemente approvato un emendamento che il settore dei produttori di energia da fonti rinnovabili auspica venga confermato e diventi definitivo.

Questo articolo:
1. chiarisce il contenuto della disposizione proposta;
2. fornisce il quadro nel quale si inserisce;
3. spiega il perché della modifica;
4. fornisce elementi per una prima valutazione in merito alla ricaduta sui casi singoli

Cosa prevede l’emendamento

Con l’intervento normativo proposto, viene stabilita una riduzione della forbice di decurtazione degli incentivi dall’attuale 20%-80% al 10%-50% per le violazioni rilevanti nei procedimenti di erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili. Inoltre, sono state approvate ulteriori riduzioni alle decurtazioni già previste per gli impianti fotovoltaici, con moduli non certificati o con certificazioni contraffatte (dal 30% al 10% per impianti di potenza tra 1 e 3 kW e dal 20% al 10% per impianti di potenza superiore a 3 kW). L’emendamento, tra l’altro, detta anche la disciplina dell’applicazione temporale della disposizione; questione delicata e, finora, tutt’altro che pacifica, come si vedrà meglio tra poco.

Ecco lo schema che chiarisce cosa nel tempo è successo

L’articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011 (“Controlli e sanzioni in materia di incentivi”) che verrebbe modificato dall’emendamento brevemente descritto, ha subito negli anni diverse modifiche. Ai fini del presente articolo, quelle che interessano sono state tutte approvate nel corso del 2017:
–    la decurtazione del 20% della tariffa (in luogo della decadenza) per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW con pannelli sprovvisti delle certificazioni previste dalle varie discipline incentivanti, ovvero muniti di certificazioni non conformi a quelle richieste (articolo 57 quater della legge 96/2017)
–    la decurtazione del 30% della tariffa (in luogo della decadenza) per impianti fotovoltaici di potenza superiore compresa tra 1 kW e 3 kW con pannelli sprovvisti delle certificazioni previste dalle varie discipline incentivanti, ovvero muniti di certificazioni non conformi a quelle richieste (articolo 1, comma 89 della legge 124/2017)
–    la decurtazione tra il 20% e l’80% dell’incentivo (in luogo della decadenza) per la generalità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in caso di accertamento di violazioni rilevanti (articolo 1, comma 960, lettera a) della legge 205/2017).

Per maggiori dettagli su tali interventi normativi, rimandiamo agli articoli pubblicati in materia.

Le decurtazioni percentuali, al posto della decadenza, in presenza di violazioni e non conformità degli impianti, sono state salutate con favore dagli operatori i quali, tuttavia, hanno prontamente denunciato l’eccessiva entità di alcune delle percentuali di decurtazione.  Era a tutti evidente, infatti, che la riduzione dell’80% (ma anche di valori inferiori) dell’incentivo avrebbe comportato la “morte” dell’iniziativa energetica, al pari della decadenza, rendendo vano il dichiarato scopo della norma di “salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Inoltre, sull’applicazione temporale della ultima disposizione approvata nel 2017 (la riduzione 80%-20%), si era creata non poca confusione. In un primo momento, infatti, con alcune ordinanze (Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 222), il Consiglio di Stato aveva accolto appelli cautelari, proposti per la sospensione di provvedimenti di decadenza adottati prima dell’entrata in vigore della norma, tenendo conto “della nuova formulazione dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come introdotta dalla legge di bilancio per il 2018”.

Successivamente, però, tornando sui suoi passi, il Consiglio di Stato, ha ritenuto che la norma, “stante il suo univoco tenore letterale [fosse] applicabile ratione temporis, solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2018) da ultimo Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 20 aprile 2018, n. 1749” (sezione IV, sentenza 14.05.2018, n. 2859).

Il senso dell’intervento appena proposto

L’emendamento appena approvato supera le criticità segnalate dagli operatori e chiarisce la portata temporale della disposizione. Come anticipato, infatti, le percentuali di decurtazione sono state sensibilmente ridotte.

Quanto all’applicabilità della disposizione, l’emendamento prevede che la decurtazione 10%-50% (già 20%-80%) si applichi “agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199”. 

La norma in corso di approvazione, poi, prosegue chiarendo che “la richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione” e che la disposizione non si applica “qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna”, con ciò escludendo dal campo di applicazione della decurtazione le fattispecie con rilevanza penalistica.

Una prima valutazione operativa

Quindi, riassumendo e volendo fornire qualche prima indicazione operativa – anche se la soluzione dei casi specifici andrà affrontata naturalmente uti singuli, la decurtazione 10%-50%, qualora confermata, si applicherà:
• automaticamente (quindi senza che il produttore la richieda), a tutti i procedimenti di verifica in corso e futuri; • su istanza del produttore (che equivale ad acquiescenza della violazione accertata e rinuncia all’azione) al GSE, ai provvedimenti di decadenza che, alla data di entrata in vigore della norma:
a) non sono stati ancora impugnati essendo aperti i termini per presentare ricorso;
b) sono stati impugnati davanti al Giudice Amministrativo e i cui giudizi sono ancora in corso 
c) sono stati impugnati davanti al Giudice Amministrativo e i cui giudizi sono stati definiti con sentenza non passata in giudicato
d) sono stati impugnati con ricorso straordinario a Capo dello Stato senza che sia stato reso il parere del Consiglio di Stato.

Sarà, quindi, importante un’analisi caso per caso delle situazioni giurisdizionali ancora aperte per valutare la presentazione delle istanze di decurtazione, ma non solo. 

Nel caso in cui i termini per l’impugnazione non fossero ancora spirati, sarà fondamentale presentare subito l’istanza di decurtazione al GSE per evitare che la decadenza si consolidi.

NOTA: L’emendamento commentato nell’articolo è stato dichiarato improponibile.

Leggi anche: La decadenza automatica degli incentivi FER è legittima?

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