Tremonti ambiente e Conto energia, profili fiscali e legali

Pubblicato su Nextville.it il 28 novembre 2017

Il quadro normativo

La legge 388/2000, cosiddetta Tremonti ambiente, stabiliva una detassazione degli investimenti ambientali. La quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, calcolata con l’approccio incrementale, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi IRES o IRPEF.

Si tratta di un’agevolazione automatica (non necessita di alcun atto da parte dell’Amministrazione Finanziaria) ed è possibile anche eliminare lo “sbarramento” temporale dell’anno per la compensazione del credito, effettuando un’integrativa della dichiarazione dei redditi entro i termini di prescrizione (cinque esercizi).

La cumulabilità di tale beneficio con i vari incentivi alla produzione di energia da fonte fotovoltaica, disciplinata dai diversi Conto energia è un tema molto dibattuto e negli anni è stato oggetto di chiarimenti e note interpretative.

I dubbi interpretativi

A gennaio del 2013, il Ministero dello sviluppo economico, in una nota di risposta all’Associazione dei produttori da energia da fonti rinnovabili (APER), aveva precisato che il beneficio ambientale della Tremonti ambiente non era cumulabile con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia. Successivamente, in una nota del 18 giugno 2015, il medesimo Ministero ha risposto ad alcuni quesiti interpretativi di operatori relativi al disposto dell’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 (II Conto energia), che prevedeva che le tariffe incentivanti non fossero applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Per completezza, si precisa che tale disposto era stato successivamente oggetto di disposizione interpretativa contenuta nell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (V Conto energia), secondo cui era stabilito che il limite del 20% si sarebbe applicato anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Nella citata nota del 2015, viene precisato che il “costo dell’investimento” di cui all’articolo 9 del Dm 19 febbraio 2007 si riferiva “all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento” e non al solo sovraccosto ambientale.  La precisazione non era di poco conto, atteso che, in materia, i costi di investimento generalmente corrispondono non già all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto, ma ai sovraccosti sostenuti dall’impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

L’anno seguente, poi, con la risoluzione 58/E del 20 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione Tremonti ambiente in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale e alla cumulabilità della stessa con le agevolazioni previste dai diversi Conto energia.

In particolare, i contribuenti avevano chiesto se fosse possibile usufruire dello sconto tributario, “ora per allora”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o istanza di rimborso. Per essere ancora più precisi, il chiarimento era stato chiesto da operatori che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, beneficiando degli incentivi previsti dal III Conto energia, e che non avevano cumulato le due agevolazioni.

L’Agenzia ha precisato che il beneficio non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le regole di quest’ultime non dispongano diversamente. Di conseguenza, sono le amministrazioni che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se i trattamenti di favore possano “convivere”. In questo quadro, rispetto agli impianti fotovoltaici è il Ministero dello sviluppo economico, che avrebbe, dunque, dovuto pronunciarsi sulla cumulabilità degli incentivi con la Tremonti ambiente, anche per quanto concerne eventuali limiti e modalità di applicazione.

Nel caso in cui l’operatore non abbia potuto usufruire del beneficio, a causa della perdurante incertezza interpretativa, secondo l’Agenzia, esso avrebbe potuto decidere di riapprovare i bilanci relativi agli esercizi di effettuazione di tali investimenti. Né, chiariva la risoluzione, era prevista la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui non fossero stati rispettati i tempi per la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione relativa agli investimenti agevolati, che dovrebbe avvenire entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale.

In sostanza, la risoluzione 58/E chiariva che l’Agenzia delle entrate non avrebbe potuto pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria dei Conto energia.

L’intervento del GSE

È di pochi giorni fa la notizia secondo cui il Gestore dei servizi energetici (GSE), con il comunicato stampa del 22 novembre 2017, ha precisato che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia.

Per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti, evitando che il GSE le revochi (per quel che è dato comprendere con effetto sin dal passato), Il Gestore ha fatto presente che è necessario che il Soggetto Responsabile dell’impianto rinunci al beneficio fiscale goduto comunicandolo all’Agenzia delle Entrate entro il 22 novembre 2018.

Occorre evidenziare che dal punto di vista fiscale non esiste alcuna disposizione che regolamenti la rinuncia al beneficio fiscale. Unico caso – ma specifico – è quello della rinuncia delle agevolazione fiscali prima casa. In tale eventualità l’Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione nella quale è giunta alla conclusione che si può rinunciare volontariamente al beneficio mediante comunicazione da presentare agli uffici competenti entro il termine di 18 mesi, in questo caso l’ufficio, recepita l’istanza, ricalcola l’imposta dovuta senza applicazione delle sanzioni.

Nel caso della Tremonti ambiente, si può assistere a casi in cui l’agevolazione ha generato un credito tributario e/o perdite fiscali.

Spesso le Società hanno infatti deciso di beneficiare della Tremonti ambiente con effetto retroattivo negli anni successivi a quello di avvio del proprio Conto energia di riferimento, mediante una riapprovazione del bilancio (OIC 29 e IAS 8).

Come agire

Molto probabilmente sarà necessario un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che fornisca chiarimenti in merito. In attesa di tale intervento si ritiene che la modalità di rinuncia che si può ipotizzare sia quella di una integrativa delle dichiarazioni dei redditi del periodo in cui è stata utilizzata l’agevolazione.

Anche se il termine ultimo è il novembre del 2018, il consiglio che possiamo formulare ai contribuenti è quello di una immediata analisi specialistica della propria situazione, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrebbe precludere azioni di rinuncia per prescrizione dei termini o la riduzione di eventuali sanzioni.

Infatti, l’azione di rinuncia – da condurre con una integrativa della dichiarazione dei redditi – non potrebbe essere più possibile trascorso il quarto esercizio successivo il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (entro 31 dicembre 2017 relativa all’anno d’imposta 2012).

Inoltre, attivarsi immediatamente in un dialogo con l’Agenzia delle Entrate di riferimento può evitare o minimizzare il rischio di irrogazione di sanzioni. Infatti, in assenza di una specifica indicazione sul trattamento fiscale di questa rinuncia, il semplice fatto che vi sia stato un minor introito per l’Agenzia negli anni passati farebbe scattare in automatico la sanzione economica. Occorre quindi presentare in maniera titolata all’Agenzia delle Entrate la propria posizione, concordando con essa le modalità di gestione della procedura dal GSE richiesta.

Condividi tramite: